L’avv. Forlin Nadia è iscritta nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le cause civili.

Il privato cittadino, infatti, ha la possibilità di richiedere la nomina e l'assistenza di un avvocato a propria scelta tra quelli iscritti all'Albo del Gratuito Patrocinio.

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo penale, civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.746,68 euro (nuovo limite di reddito per accedere al patrocinio gratuito indicato nel Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

 

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

·       i cittadini italiani

·       gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare

·       gli apolidi

·       gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.


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